Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









Legge 02/03/1949 n. 144

3) Per superfici intermedie l'onorario si determina per interpolazione lineare.

4) Ai suddetti onorari devono aggiungersi i compensi a vacazione per le ri cerche di titoli di possesso, diritti, servitù e simili, la redazione di mappe e tipi.

5) I compensi suddetti sono comprensivi dell'aumento previsto dall'art. 16 per il contraddittorio e presuppongono che le consegne e gli inventari vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne.

6) Quando invece siano impostate ex novo, i compensi potranno essere aumentati del 30 per cento. OPERAZIONI DI ESTIMO

Art. 48 - Stima dei fondi rustici e delle aree fabbricabili

1) Le operazioni di stima e divisione dei fondi rustici e delle aree fabbricabili sono compensate in base ad una percentuale del valore stimato, a seconda che si tratti di:

a) stima analitica corredata dalla descrizione dettagliata dell'immobile, dei calcoli e della relazione motivata;

b) stima sommaria costituita dalla descrizione e relazione sintetica;

c) giudizio di stima, esprimente il semplice parere sul valore dell'immobile.

2) Oltre ai compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31 sono dovuti gli onorari da determinarsi in base alla allegata tabella F3.

3) L'applicazione della tabella per valori intermedi si fa per interpolazione lineare. Per valori inferiori a L. 100.000 l'onorario può essere valutato a vacazioni o a discrezione.

4) Per terreni molto frazionati, di natura e produttività varia, o differenziati dal tipo locale dei fondi rustici e nei casi di particolare difficoltà di apprezzamento gli onorari possono essere aumentati fino al 30 per cento.

5) Per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti parti dello stesso oggetto, l'onorario dovuto è quello risultante dal cumulo delle competenze relative ai singoli valori stimati.

6) I valori di cui si tiene conto per la determinazione dell'onorario sono quelli risultanti dalla stima, indipendentemente dalle detrazioni che il perito abbia effettuato per le condizioni speciali dell'immobile.

7) Quando la stima comprende diversi fondi valutati separatamente, le percentuali di onorario si applicano ai singoli valori stimati.

8) I rilievi per gli aggiornamenti delle piante, le verifiche di confini, gli accertamenti di censi, livelli, legati, usufrutti, ecc. connessi alle operazioni di stima, devono essere compensati a parte in base alle relative voci della tariffa.

Art. 49 - Misura e stima delle scorte morte, della legna e piante

1) Quando non formino capitolo di bilancio nelle consegne e riconsegne la misura, gli inventari e le valutazioni delle scorte morte, legna e piante si compensano in base al valore stimato, nella seguente misura (2): (1) Così modificata, da ultimo, dall'art. 3 del D.M. 06/12/1993 n. 596. (2) Gli importi sono stati così modificati dall'art. 7, primo comma, del D.M. 06/12/1993 n. 596 (2) Quando la prestazione si limita alla sola misura l'onorario è ridotto del 30 per cento. (3) Per i valori intermedi il compenso è determinato per interpolazione linea- re. (4) Le mercedi degli operai per sondaggi, tagli, formazione degli ammassi e cumuli sono a carico del committente

Art. 50 - Stima dei danni prodotti dall'incendio

1) Gli onorari per le stime dei danni prodotti dall'incendio ai fabbricati rurali e civili, mobili, merci, prodotti, attrezzi e macchine nelle perizie fatte in contraddittorio col perito della società assicuratrice, valgono tanto per il perito di parte quanto per il terzo perito, e si valutano sull'importo lordo liquidato, senza tener conto delle deduzioni proporzionali al rapporto fra il valore della cosa e quello assicurato, e nella seguente misura:

2) Per i fabbricati, ai compensi suddetti deve essere aggiunto l'onorario per la stima del valore preesistente dell'intero stabile, valutato in base alle percentuali di cui alla tabella G, quando tale stima sia stata eseguita.

3) Per i valori intermedi il compenso è determinato per interpolazione linea- re.

4) I suddetti compensi sono comprensivi dell'aumento previsto dell'art. 16 per i contraddittori.

Art. 51 - Stime, inventari e consegne dei fabbricati

1) L'onorario per la stima dei fabbricati si applica al valore stimato, a seconda che si procede con uno dei seguenti criteri:

a) stima analitica corredata dalla descrizione dettagliata dell'immobile, dei calcoli e della relazione, ed eseguita in base al costo dell'area e della costruzione oppure in base al reddito o con metodo misto;

b) stima sommaria, costituita dalla descrizione e relazione sintetica;

c) giudizio di stima, esprimente il semplice parere sul valore dell'immobile; e si valuta in aggiunta ai rimborsi e compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31 in base alla allegata tabella G.

2) L'applicazione della tabella per valori intermedi si fa per interpolazione lineare.

3) Per importi inferiori a lire 100.000 l'onorario può valutarsi a vacazione o a discrezione.

4) Per la stima dei fabbricati da demolire si applica l'onorario stabilito nella colonna prima della tabella G.

5) Per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti parti dello stesso oggetto, l'onorario è quello risultante dal cumulo delle competenze relative ai singoli valori stimati.

6) Gli inventari e le consegne dei fabbricati, quando non si tratti di fabbricati rurali facenti parte della consegna del fondo, si valutano a vacazioni.

Art. 52 - Divisione patrimoniale

1) Gli onorari per le stime relative a divisioni patrimoniali si determinano con le percentuali stabilite per le singole stime senza tener conto delle eventuali deduzioni o passività sul valore del patrimonio.

2) La formazione delle quote eseguite su stime e tipi compilati dallo stesso perito è compensata col 30 per cento delle competenze suddette riferite al valore di ogni singolo lotto; se viene effettuata su stime e tipi eseguiti da altro perito è compensata col 40 per cento dei suddetti valori.

3) Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per frazionamenti, verifiche di confini, ricerche catastali, misurazioni, computi metrici e di superficie, produzione di documenti, consultazione, redazione del progetto divisione, assistenza all'atto notarile, ecc.

Art. 53 - Stime per espropriazione

1) Nelle stime per espropriazioni l'onorario è determinato in base alle tabelle F3 e G3, applicando, le percentuali separatamente ai valori della parte espropriata, della parte residua, (quando debba essere stimata per determinare il deprezzamento o il plus-valore derivante dalle nuove opere) delle indennità per scorpori, frutti pendenti e quanto altro formi titolo d'indennizzo di esproprio.

2) Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per frazionamenti, verifiche di confini, ricerche catastali e simili.

Art. 54 - Perizie per affitti di fondi rustici e urbani

1) L'onorario nelle perizie per la determinazione del canone d'affitto dei fondi rustici e urbani è valutato in base alle seguenti percentuali del canone annuo di locazione: COSTRUZIONI CIVILI STRADALI E IDRAULICHE

Art. 55 - Importo a cui si applica l'onorario

1) La percentuale degli onorari per la progettazione, direzione e liquidazione di costruzioni si applica all'importo risultante dal progetto, lordo da ribassi e detrazioni, se l'incarico si limiti al progetto; all'importo lordo della liquidazione dei conti dei lavori di appalto e delle forniture, aumentate dagli eventuali importi suppletivi accordati in sede di collaudo, e senza le eventuali detrazioni fatte dal direttore dei lavori o dal collaudatore, quando le prestazioni comprendono lo svolgimento integrale dell'opera commessa.

Art. 56 - Prestazioni nelle costruzioni

1) Agli effetti di quanto è disposto nell'articolo precedente e nei successivi

artt. 57 e 58 lo svolgimento dei lavori di costruzione comprende le seguenti operazioni tecniche:

2) Progetto di massima: disegno schematico e preventivo sommario; e per le costruzioni di strade e canali e, in genere per le opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciato della poligonale di massima e la relazione sul tracciato scelto.

3) Progetto esecutivo: disegni quotati in piante, sezioni, profili, calcoli, relazioni e, per la costruzione di strade, canali ed opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciamento definitivo sul terreno.

4) Preventivo di spesa: analisi dei prezzi, computo metrico, stima dei lavori da servire di base alla esecuzione anche in appalto.

5) Direzione dei lavori: consegna e sorveglianza dei lavori mediante visite periodiche effettuate quando il direttore, a proprio esclusivo giudizio, lo ritenga necessario; emanazione di ordini, svolgimento dei particolari dell'opera, controllo e condotta amministrativa. Nei casi in cui si richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore si applicano le norme di cui al- l'art. 29 lettera o), oppure 59 ultimo comma.

6) Liquidazione dei lavori: contabilità tecnica, verifica delle misure e forniture: liquidazione del conto finale. Le controdeduzioni alle riserve dell'impresa devono essere compensate a parte discrezionalmente.

Art. 57 - Classifica delle costruzioni

1) Le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti nelle seguenti tabelle H4 e I2 riguardano le seguenti specie di opere: Categoria I - Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per Comuni fino a 10.000 abitanti.

A) Costruzioni rurali comuni, case di abitazione per non oltre due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero o di piccole industrie.

B) Costruzioni per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani, edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in più locali, ad uso di ricovero e di industrie.

C) Case d'abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato e ferro, edifici pubblici.

D) Restauri, trasformazioni e sopraelevazione di fabbricati.

E) Impianti di servizi primari. Categoria II - Costruzioni stradali e idrauliche e lavori di terra.

F) Strade e canali.

G) Strade di collina alta e montagna, che presentino maggiori difficoltà di studio.

H) Arginature e lavori di terra.

I) Manufatti per opere stradali e idrauliche a sè stanti.

L) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua. Fognature urbane. Categoria III - Bonifiche.

M) Bonifiche idrauliche ed irrigazioni a gravità con portata massima di litri 100 al minuto secondo.

N) Bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con impianti di potenza non maggiore di 15 HP in acqua sollevata (esclusi i macchinari). Piccole derivazioni d'acqua di lieve entità.

O) Progetti di bonifica agraria ( Vedi Tabella )

Art. 58 - Onorari per le costruzioni

1) Ad ognuna delle suddette categorie di lavori corrispondono i compensi percentuali stabiliti nella tabella H4.

2) Per importi intermedi l'onorario si calcola per interpolazione lineare.

3) Oltre ai suddetti onorari spettano sempre al geometra i rimborsi e i compensi onorari di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31.

4) Gli onorari suddetti sono dovuti integralmente quando il geometra adempie all'incarico e lo svolge dalla fase iniziale (progetto di massima al suo compimento (liquidazione), anche se sia stata omessa qualcuna delle operazioni indicate nell'art. 56, purché non rappresenti un valore superiore a 0,20 nella tabella I2.

Art. 59 - Prestazioni parziali. Aggiornamento di progetti

1) Quando l'incarico non riguarda l'intero svolgimento dell'opera, ma si limita ad alcune delle operazioni indicate dall'art. 56, l'onorario risultante dalla tabella H4 sarà moltiplicato per le aliquote corrispondenti a tali prestazioni indicate nella allegata tabella I2 e aumentato del 25 per cento; avvertendo che le aliquote previste nella colonna "aggiornamenti di progetti" vanno applicate come percentuali delle aliquote a lato.

2) La aliquota del progetto esecutivo va sempre sommata con quella del progetto di massima e del preventivo sommario, anche se il progetto di massima non sia stato richiesto.

 

Pagina 3/4 - pagine: [1] [2] [3] [4]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional